Legge 7 ottobre 1947, n. 1058 - Norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali.
Commissione soltanto se mancano i componenti effettivi, e in corrispondenza delle votazioni con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio
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Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne.
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Gli atti relativi alla revisione annuale delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.
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Gli elettori che, non avendo l'abitazione nel comune, abbiano omesso di indicare a termine dell'art. 9 - comma secondo - la sezione alla quale
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La Commissione si raduna entro i dieci giorni successivi a quello nel quale ha ricevuto gli atti.
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A richiesta dei comuni e delle Commissioni elettorali, i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per gli accertamenti relativi alla
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Per la prima revisione annuale, i comuni sono tenuti a cancellare dalle proprie liste gli elettori che risultino iscritti anche nelle liste di altro
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depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al comune.
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Per la ricezione degli atti da parte della Commissione elettorale mandamentale e per gli eventuali inadempimenti del comune, si osservano le
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Le liste rettificate, insieme con gli elenchi approvati, debbono rimanere depositate nella segreteria comunale dal 15 al 30 aprile, ed ogni cittadino
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contro gli elenchi, a presentarli non oltre il 15 gennaio con le modalità di cui al successivo art. 17.
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Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, relativi al procedimento amministrativo o al giudiziario, sono redatti in carta libera
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I due compartimenti dello schedario forniscono gli elementi per la revisione annuale delle liste e per le variazioni periodiche previste dall'art. 25
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documenti e gli eventuali ricorsi presentati, insieme con due esemplari delle liste delle nuove sezioni e l'elenco delle variazioni per nuove iscrizioni o
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effettuare sull'esemplare delle liste generali depositate presso la Commissione stessa. Nel medesimo termine gli elenchi devono essere restituiti al comune
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ciascun nominativo nei cui confronti non sussista alcuna iscrizione per reati che comportino la perdita della qualità di elettore ed allega, per gli
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I componenti, la cui designazione spetta al Consiglio provinciale, sono scelti fra gli elettori dei comuni del mandamento estranei
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gli elettori immigrati da altri comuni.
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Non sono elettori: 1) gli interdetti e gli inabilitati per infermità di mente; 2) i commercianti falliti, finchè dura lo stato di fallimento, ma non
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l'elettore è compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli elettori che hanno perduto la residenza nel comune sono cancellati dalle relative liste